AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n.  121,
21  giugno  1995,  n.  238,  e  9  agosto  1995,  n.  347".  I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 144 del
22 giugno 1995, n. 195 del 22 agosto 1995 e n.  247  del  21  ottobre
1995).
                               Art. 1.
                   Competenza del giudice di pace
  1.  Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato
dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  abrogati
il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.
(( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio     ))
(( 1970, n. 352, dopo le parole: "autenticate da un                ))
(( notaio o" sono aggiunte le seguenti: "da un giudice             ))
(( di pace o".                                                     ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo vigente dell'art. 7 del codice di procedura
          civile,  gia'  modificato  dall'art.  17  della  legge   21
          novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di
          pace,   come   ulteriormente  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 7 (Competenza del giudice di pace). -  Il  giudice
          di  pace  e' competente per le cause relative a beni mobili
          di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
             Il  giudice  di pace e' altresi' competente per le cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli  e di natanti, purche' il valore della controversia
          non superi lire trenta milioni.
             E' competente qualunque ne sia il valore:
              1) per le cause relative ad apposizione di  termini  ed
          osservanza   delle  distanze  stabilite  dalla  legge,  dai
          regolamenti o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento  degli
          alberi e delle siepi;
              2)  per le cause relative alla misura ed alle modalita'
          d'uso dei servizi di condominio di case;
              3) per le cause relative a rapporti tra  proprietari  o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia di immissioni di  fumo  o  di  calore,  esalazioni,
          rumori,  scuotimenti  e simili propagazioni che superino la
          normale tollerabilita'".
             - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25  maggio
          1970,   n.    352  (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
          Costituzione e sulle iniziative  legislative  del  popolo),
          come modificato dal presente decreto:
             "Art.  8.  - La richiesta di referendum viene effettuata
          con la firma da parte  degli  elettori  dei  fogli  di  cui
          all'articolo precedente.
             Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il
          nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e
          il comune nelle cui liste elettorali questi e' iscritto.
             Le  firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
          o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o
          del tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  compreso  il
          comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore
          la   cui   firma   e'   autenticata,   ovvero  dal  giudlce
          conciliatore,   o   dal   segretario   di   detto   comune.
          L'autenticazione  deve  recare  l'indicazione della data in
          cui avviene e puo'  essere  anche  collettiva,  foglio  per
          foglio;  in  questo caso, oltre alla data, deve indicare il
          numero di firme contenute nel foglio.
             Il pubblico ufficiale che  procede  alle  autenticazioni
          da'  atto  della  manifestazione  di volonta' dell'elettore
          analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
             Per le prestazioni  del  notaio,  del  cancelliere,  del
          giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
          gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo
          unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8
          giugno 1962, n. 604.
             Alla richiesta di referendum debbono essere  allegati  i
          certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei singoli
          comuni, ai quali  appartengono  i  sottoscrittori,  che  ne
          attestano  la  iscrizione nelle liste elettorali dei comuni
          medesimi. I sindaci  debbono  rilasciare  tali  certificati
          entro quarantotto ore dalla relativa richiesta".