AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 144 del 22 giugno 1995, n. 195 del 22 agosto 1995 e n. 247 del 21 ottobre 1995). Art. 1. Competenza del giudice di pace 1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma. (( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio )) (( 1970, n. 352, dopo le parole: "autenticate da un )) (( notaio o" sono aggiunte le seguenti: "da un giudice )) (( di pace o". )) Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 7 del codice di procedura civile, gia' modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni. E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulle iniziative legislative del popolo), come modificato dal presente decreto: "Art. 8. - La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudlce conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta".